Commercio ingannevole
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Le pratiche commerciali ingannevoli si distinguono in pratiche commissive e pratiche omissive.
È anche considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o é idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e gli altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta commercio ingannevole il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.
E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di commercio ingannevole, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.
Le pratiche commerciali ingannevoli omissive: Sono considerate tali le pratiche che, sia pur tenendo conto di tutte le caratteristiche e le circostanze del caso in primo luogo i limiti tecnici del mezzo di comunicazione impiegatoomettono commercio ingannevole fornire informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno nel caso concreto per prendere una decisione commerciale consapevole o la cui omissione è idonea a indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.
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